La formazione dei lavoratori: 8, 12 o 16 ore secondo il rischio
Quattro ore uguali per tutti, più una parte che cambia con il rischio del settore. Qui le durate esatte, la condizione che permette a chi sta in amministrazione di fare il corso base, e il caso in cui l’e-learning non è ammesso nemmeno in un’azienda a rischio basso.
Otto, dodici o sedici ore: da cosa dipende
La formazione dei lavoratori si compone sempre di due parti. Una è uguale per tutti, l’altra cambia con il rischio del settore. È la somma a dare il totale, e il totale non è una scelta dell’azienda: dipende dalla classificazione dell’Allegato IV dell’Accordo, che associa le macrocategorie di rischio ai codici ATECO.
| Classe di rischio del settore | Formazione generale | Formazione specifica | Totale |
|---|---|---|---|
| Rischio basso | 4 ore | 4 ore | 8 ore |
| Rischio medio | 4 ore | 8 ore | 12 ore |
| Rischio alto | 4 ore | 12 ore | 16 ore |
Le durate sono minime: l’Accordo dice espressamente che argomenti e durata possono essere ampliati in base all’analisi dei fabbisogni. Non possono invece essere compressi, e per essere ammessi alla verifica finale serve aver frequentato almeno il 90% delle ore.
Le due parti non sono intercambiabili
La formazione generale dura 4 ore e riguarda i concetti di pericolo, rischio e danno, l’organizzazione della prevenzione in azienda, diritti, doveri e sanzioni, gli organi di vigilanza. È la stessa per chiunque e, una volta fatta, costituisce un credito permanente.
La formazione specifica riguarda i rischi effettivamente presenti nella mansione: attrezzature, agenti chimici e biologici, movimentazione dei carichi, rischi fisici, emergenze, procedure di esodo e primo soccorso. L’Accordo chiede che i rischi siano trattati “secondo la loro effettiva presenza” nel settore: un corso identico per tutti i settori non è formazione specifica, è un modulo generale travestito.
È una condizione particolare poco conosciuta e utile a molte attività alimentari: i lavoratori che non svolgono mansioni che comportano la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso, a prescindere dal settore dell’azienda. Vale tipicamente per chi sta in amministrazione. Attenzione però a “anche saltuaria”: chi attraversa il laboratorio una volta a settimana non rientra.
Il rovescio della medaglia, che riguarda proprio il settore alimentare
La stessa logica funziona al contrario, ed è il punto che fa sbagliare di più. Per le aziende classificate a rischio basso, l’e-learning non è ammesso per i lavoratori che svolgono mansioni che li espongono a un rischio medio o alto. Essere in un settore a rischio basso non autorizza quindi a formare tutti in e-learning: conta la mansione reale.
| Cosa si può fare in e-learning | Risposta |
|---|---|
| Formazione generale, 4 ore | Sì, sempre |
| Formazione specifica, rischio basso | Sì, salvo mansioni a rischio medio o alto |
| Formazione specifica, rischio medio o alto | No, salvo progetti formativi eventualmente individuati dalle Regioni |
| Aggiornamento dei lavoratori | Sì |
Quando si aggiorna
Ogni cinque anni, con durata minima di 6 ore, e il quinquennio decorre dalla data di fine corso riportata nell’attestato. Ma anche prima, ogni volta che cambiano gli esiti della valutazione dei rischi. Non rientrano nell’aggiornamento il cambio di mansione e l’introduzione di nuove attrezzature o sostanze che modifichino il lavoro svolto: quella è formazione nuova, dovuta a parte.
Il titolare può formare i propri dipendenti
L’Accordo lo prevede espressamente: il datore di lavoro può organizzare direttamente i corsi per i propri lavoratori, preposti e dirigenti. In quel caso però assume il ruolo di soggetto formatore e con esso tutti gli adempimenti: docenti in possesso dei requisiti del decreto ministeriale del 6 marzo 2013, progetto formativo, registro di presenza, verbale della verifica finale, attestato con i sei elementi minimi e fascicolo del corso conservato per dieci anni. È una possibilità reale, non una scorciatoia: senza quella documentazione la formazione non è dimostrabile.
Domande dalle attività alimentari
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Durata della formazione generale e di quella specifica, totali per classe di rischio e condizioni particolari: Allegato A, Parte II punto 2.1 e punto 2.1.1; la classificazione dei settori è nell’Allegato IV (macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2007). Credito per la formazione professionale accreditata: punto 2.1.1. Aggiornamento quinquennale di 6 ore e decorrenza dalla data di fine corso: Parte III punto 1.1. Modalità ammesse e limiti dell’e-learning, note comprese: Parte IV punto 3.5. Datore di lavoro come soggetto formatore dei propri lavoratori: Parte II punto 2, in attuazione dell’articolo 37 comma 2 del D.Lgs 81/08; requisiti dei docenti dal decreto ministeriale 6 marzo 2013. Frequenza minima del 90% e documentazione del corso: Parte I punti 3, 5, 6 e 7. Sull’assenza di un termine di sessanta giorni dall’assunzione: FAQ del Ministero del Lavoro del 27 marzo 2026, quesito 9. L’atto di riferimento è l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, repertorio atti n. 59/CSR, Allegato A. È pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 119 del 24 maggio 2025, e l’Allegato A sul sito del Ministero del Lavoro. Il D.Lgs 81/08 è citato nel testo coordinato dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, edizione luglio 2025.
Non possiamo stabilire la classe di rischio della tua attività né quali mansioni espongano a rischi maggiori: sono esiti della valutazione dei rischi, che resta un documento tuo. E non sappiamo se la tua Regione abbia approvato progetti formativi che ampliano l’uso dell’e-learning: vanno verificati Regione per Regione.
Vedi anche: chi deve fare quale corso · stagionali e contratti brevi · il corso da datore di lavoro passo per passo.
Pubblicata il 5 novembre 2026.
