Il D. Lgs. 81/2008 definisce all’ art. 2 lett. d la figura del Dirigente come la persona che, dotata di competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati all’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro in merito all’attività lavorativa vigilando su di essa.
Affinché il Dirigente possa esercitare tali funzioni è necessaria la delega da parte del Datore di Lavoro: la delega di funzioni è un atto giuridicamente rilevante disciplinato dall’ art. 16 del D. Lgs. 81/2008.
1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4.
Il Dirigente delegato svolge tutte le attività e promuove tutte le iniziative in materia di prevenzione in ottemperanza a quanto disposta dal D.Lgs 81/08 eccetto le funzioni di cui all’art. 17 non delegabili da parte del Datore di Lavoro.
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